Il Sole 24 Ore – Violenza di genere: vittime informate sulle misure cautelari

Più attenzione alla persona offesa nei procedimenti per reati di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking. È questo l’obiettivo che persegue, con una serie di modifiche al Codice di procedura penale, il Dl 93 del 2013, con le misure contro il femminicidio e la violenza di genere, in vigore dal 17 agosto e ora all’esame delle commissioni Affari costituzionale e Giustizia della Camera per la conversione.
Già la legge 154 del 2001 e poi la legge 38 del 2009 avevano inserito tra le misure cautelari l’allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis del Codice di procedura penale) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter). Esse possono essere applicate per qualsiasi delitto, ma se si procede per reati (in danno di familiare o convivente) di violenza sessuale, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di abuso dei mezzi di correzione, il giudice può disporre l’allontanamento dalla casa familiare anche se non dovessero ricorrere le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari e cioè che il delitto sia punito dalla legge con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Il decreto legge 93 del 2013 inserisce i reati di lesioni personali e minaccia grave tra quelli per i quali si può applicare questa misura anche se la pena massima prevista è inferiore a tre anni.
Le comunicazioni
L’innovazione processualmente più significativa è la previsione dell’obbligo per il giudice di comunicare immediatamente l’avvenuta applicazione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del Codice di procedura penale al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali del territorio. Inoltre, se successivamente l’indagato cui è stata applicata una di queste misure avanza richiesta di revoca o di sostituzione, dovrà notificarla al difensore della persona offesa – o, in mancanza, alla persona offesa – prima di presentarla al giudice; pena la sua inammissibilità.
Il contraddittorio
Il Dl non prevede la facoltà della persona offesa di proporre proprie deduzioni al giudice; e nel sistema processuale vigente il contraddittorio sulle decisioni in materia cautelare si instaura solo tra l’indagato e il Pm, mentre la persona offesa non ha voce in capitolo. Ma il Dl ritiene decisivo che la persona offesa sappia tempestivamente se l’indagato per reati ai suoi danni possa o no avvicinarsi ai luoghi che frequenta o ritornare nella casa familiare.
Si vedrà poi nella prassi se le vittime di violenza cercheranno di entrare nel contraddittorio sulle misure, depositando atti, memorie o documenti, e se i giudici li riterranno ammissibili, inammissibili o liberamente valutabili. Sarà pure da verificare in che modo interagiranno con il giudice i servizi socio-assistenziali nella gestione della misura. L’obbligo di comunicare loro il provvedimento restrittivo è previsto per stimolare un intervento di sostegno in favore della vittima anche in una prospettiva ulteriore rispetto a quella meramente sanzionatoria. È prevedibile che le relazioni dei servizi confluiscano nel fascicolo del Pm o siano messe a disposizione del giudice che dovrà decidere sulla modifica o sulla revoca della misura.
In caso di flagranza
Il Dl prevede anche per gli ufficiali e gli agenti di polizia la facoltà di disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per chi è colto nella flagranza dei reati per i quali il giudice può applicare la misura prevista dall’articolo 282-bis del Codice di procedura penale, anche se non sono puniti con pena massima di tre anni. È necessaria una previa autorizzazione del Pm e deve potersi ritenere, in base a fondati motivi, che saranno reiterate condotte criminose con grave e attuale pericolo per la vita o l’integrità della persona offesa.
Per maltrattamenti in famiglia e stalking viene inoltre previsto l’arresto obbligatorio in caso di flagranza; disposizione che entrerà però in vigore solo con la conversione del Dl.
Infine, ai giudizi per i delitti di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale è assicurata priorità assoluta nella trattazione, ammissione della persona offesa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito ed esame testimoniale con modalità protette delle vittime che lo richiedano.

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